La Camera approva il “disegno di legge spazio”

di Agenzia Nova
6 Marzo 2025 15:24 Aggiornato: 6 Marzo 2025 16:26

L’Aula della Camera ha approvato con 133 sì, 89 no e due astenuti, il disegno di legge recante disposizioni in materia di economia dello spazio.

Il provvedimento, di iniziativa governativa, presentato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, collegato alla manovra di finanza pubblica, che ora passa all’esame del Senato, è formato da 31 articoli, divisi in cinque titoli, e ha come obiettivo quello di colmare il vuoto normativo nell’ordinamento nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell’industria spaziale italiana e l’innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale.

Il titolo primo (articoli 1-2) reca le disposizioni generali, mentre il titolo secondo (articoli 3-14) detta gli interventi in materia di esercizio delle attività spaziali, stabilendo l’obbligo di autorizzazione e subordinando tale autorizzazione al possesso di requisiti oggettivi e soggettivi, nonché disciplinando il relativo procedimento autorizzatorio e l’apparato delle sanzioni amministrative e penali.

Il titolo terzo (articoli 15-17) è dedicato all’immatricolazione degli oggetti spaziali, mentre il titolo quarto (articoli 18-21) si occupa della disciplina della responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato.

Il titolo quinto (articoli da 22 a 31) introduce misure per l’economia dello spazio, attraverso un nuovo strumento di pianificazione di durata quinquennale, denominato Piano nazionale per l’economia dello spazio, istituendo un Fondo specifico, le cui risorse sono destinate a promuovere l’innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell’economia dello spazio, in sinergia con le azioni e le infrastrutture spaziali nazionali, affidando allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo dell’attività spaziale quale fattore di crescita economica ed inserendo norme specifiche in tema di appalti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, al fine di favorire l’accesso al mercato delle Piccole e medie imprese e delle start-up innovative.

Entrando più nel dettaglio, l’articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, che è volto a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello spazio, con particolare riguardo tra l’altro alla valorizzazione delle tecnologie correlabili all’osservazione della Terra nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi derivanti da fenomeni naturali e antropici.

L’articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui quelle di «attività spaziale», «Autorità responsabile», «costellazione satellitare», «oggetto spaziale», «operatore spaziale», «Stato d’immatricolazione», «Stato di lancio», «previsione» e «prevenzione» dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica. Si subordina l’autorizzazione all’esercizio di attività spaziali al possesso di requisiti oggettivi di idoneità tecnica, prevedendo, tra l’altro, la valutazione relativa all’inquinamento luminoso e radioelettrico e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, nonché la sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell’impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l’intero ciclo di vita dell’oggetto spaziale. Si prevede anche che l’operatore spaziale, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio sempre delle attività spaziali, debba possedere i requisiti generali di condotta previsti dal Codice dei contratti pubblici. Tra i casi in cui l’autorizzazione all’esercizio delle attività spaziali deve essere negata, figura la sussistenza di legami fra l’operatore spaziale e altri Stati o territori terzi che sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati.

L’articolo 11 affida all’Agenzia spaziale italiana il compito di vigilare sulle attività spaziali e, in caso di rientro di detriti, il ruolo di referente del Servizio nazionale della protezione civile.

L’articolo 12 disciplina l’irrogazione di sanzioni amministrative per l’operatore spaziale e il proprietario dell’oggetto spaziale da parte dell’Agenzia spaziale italiana e la destinazione dei relativi proventi al Fondo per l’economia dello spazio, nonché eventuali sanzioni di carattere penale, mentre l’articolo 13 indica le modalità attuative delle disposizioni contenute nel testo in esame, disponendo che successivi decreti del presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto, tra gli altri, con il ministro della Giustizia e con quello degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, definiscano i procedimenti per l’applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dal disegno di legge in questione.

In base all’articolo 15, gli oggetti spaziali per i quali l’Italia è lo Stato di lancio dovranno essere registrati nell’apposito registro nazionale, sulla base della Convenzione internazionale sull’immatricolazione degli oggetti spaziali, o in base ad altre norme internazionali.

L’articolo 18 stabilisce, inoltre, che l’operatore spaziale sia civilmente responsabile per i danni cagionati nell’espletamento delle attività spaziali condotte, anche a titolo di responsabilità oggettiva, superabile solo in casi specifici, e che il risarcimento sia nei limiti dei massimali della copertura assicurativa obbligatoria, salve eccezioni.

E se l’articolo 19 prevede che lo Stato italiano sia tenuto a esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’operatore dell’attività spaziale, in coerenza con la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, qualora sia chiamato a rispondere da uno Stato straniero dei danni causati da oggetti spaziali, anche in questo caso nei limiti dei massimali assicurativi, l’articolo 20 interviene sulle modalità di richiesta allo Stato del risarcimento del danno subìto, anche quando sia responsabile uno Stato straniero.

L’articolo 21 introduce l’obbligo di garanzia assicurativa o di altra garanzia finanziaria per l’operatore spaziale autorizzato e disciplina le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione potranno svolgere tale attività di garanzia, nonché le loro responsabilità in caso di risarcimento.

L’articolo 22 introduce il Piano nazionale per l’economia dello spazio, volto a definire criteri per la programmazione, il monitoraggio e il controllo delle iniziative di partenariato pubblico-privato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 175 del Codice dei contratti pubblici. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint). Il Piano prevede l’allocazione alle varie iniziative previste delle risorse disponibili.

Ed ancora, l’articolo 23, comma 1, prevede che il Fondo per l’economia dello spazio, istituito nello stato di previsione del ministero delle Imprese e del made in Italy, venga alimentato anche tramite il contributo delle sanzioni irrogate dall’Agenzia spaziale italiana ai sensi dell’articolo 12, comma 2. Gli interventi del Fondo si articolano in operazioni finanziarie ed in possibili contributi a fondo perduto, ma in questo caso, nei limiti massimi del 70 per cento dell’ammontare del Fondo.

L’articolo 24 garantisce un accesso non discriminatorio ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico.

L’articolo 25 stabilisce che il ministero delle Imprese e del made in Italy provveda alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, allo scopo di garantire la massima diversificazione, nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all’Unione europea o all’Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese. La riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale.

Sempre il ministero delle Imprese e del made in Italy, sentito il Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, promuove studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (geo disaster recovery), oltre alle attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un’eventuale gara per l’aggiudicazione dei servizi.

L’articolo 26 dispone che il ministero delle Imprese e del made in Italy promuova: iniziative per l’uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all’adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri; lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti; studi e ricerche volti all’armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gateway terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l’interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri. Il dicastero delle Imprese e del made in Italy, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attività già indicate, ferme restando le competenze del ministero della Difesa in materia.

L’articolo 27 prevede specifiche disposizioni in materia di contratti pubblici nel settore spaziale per favorire l’accesso delle Piccole e medie imprese e delle start-up innovative ai relativi affidamenti.

Quanto alle altre disposizioni contenute nel provvedimento, l’articolo 28, comma 2, reca una clausola di salvaguardia generale con riguardo all’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali.

L’articolo 29, al comma 1, abroga la legge 25 gennaio 1983, numero 23, ai fini di coordinamento con la nuova normativa, mentre l’articolo 30 del disegno di legge prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia siano da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.

 

 

 

 

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