Il Decreto Emergenze diventa legge, le principali misure

di Agenzia Nova
26 Febbraio 2025 15:34 Aggiornato: 26 Febbraio 2025 15:34

Il decreto recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto decreto Emergenze, è stato approvato in via definitiva dal Parlamento.

In entrambe le Camere il governo ha posto la questione di fiducia. Il testo si compone di dieci articoli e prevede norme in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti, con l’obiettivo di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano, Roma (quartieri Alessandrino e Quarticciolo), Napoli (quartieri Scampia e Secondigliano), Orta Nova, Rosarno, San Ferdinando, Catania (quartiere San Cristoforo), Palermo (Borgo Nuovo).

Si stabilisce che il commissario straordinario, nominato ai sensi del cosiddetto decreto Caivano, predisponga, d’intesa con i Comuni interessati e con il dipartimento per le Politiche di coesione per il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale.

Si dispone, poi, che il piano venga preparato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che comprenda anche progetti di riqualificazione ambientale. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027, a cui potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori messe a disposizione da amministrazioni centrali e territoriali.

Il provvedimento prevede che il commissario straordinario operi fino al 31 dicembre 2027 e che per l’attuazione del piano straordinario nomini sei sub-commissari. Si interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, al fine di introdurre la possibilità di attribuire temporaneamente l’incarico ai funzionari della carriera prefettizia, nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle prefetture-Uffici territoriali del governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’articolo 2 introduce disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Il potere di provvedere in via d’urgenza alla realizzazione di tali impianti è attribuito al commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque Spa quale soggetto attuatore.

A tali oneri si provvede nel limite di spesa di 100 milioni di euro. Con l’obiettivo di consentire la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con l’emergenza in atto, il commissario è autorizzato a utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse già presenti sulla contabilità speciale a lui intestata, salvo reintegro a seguito del trasferimento dei fondi necessari. Il comma 4 reca misure legate a Siciliacque Spa finalizzate, per un verso, all’applicazione del regime di anticipazioni di cassa previsto per gli interventi del Pnrr al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza e, per l’altro, a disporre che il soggetto attuatore operi in qualità di stazione appaltante applicando la disciplina dell’appalto nei settori speciali contenuta nel Codice dei contratti pubblici. Viene previsto uno stanziamento di un milione di euro a favore del commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e per il ripristino dell’officiosità idraulica del lago Trasimeno, al fine di garantire un’immediata risoluzione della fase critica idrologica e di ripristinare i normali livelli di sostenibilità ambientale e sociale del lago. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre del 2025 il termine fino al quale è autorizzato il riutilizzo, a scopi irrigui in agricoltura, delle acque reflue depurate e prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, ed è prorogato al 30 giugno 2026 il termine per il completamento, da parte delle autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico.

Spazio anche ad interventi sulla disciplina del commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue. Più nel dettaglio, si precisa che entro 60 giorni dal collaudo definitivo delle opere il commissario unico provveda al trasferimento delle stesse agli Enti di governo dell’ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni. Il comma 6-ter reca disposizioni relative alla durata delle convenzioni che il commissario unico può stipulare, allo scopo di avvalersi di una serie di soggetti, e che non può eccedere il termine di 90 giorni dalla scadenza del mandato del commissario unico. Nelle more della stipula delle nuove convenzioni, il commissario subentrante ha la facoltà di prorogare la durata delle convenzioni in essere per un massimo di sei mesi dalla data della sua nomina.

Si stabilisce che, in caso di mancata conclusione entro i termini previsti dei procedimenti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, sia assegnato all’autorità competente un termine massimo di 15 giorni per provvedere e che, persistendo l’inerzia, il Consiglio dei ministri può nominare un commissario ad acta, anche coincidente con il commissario unico, con poteri sostitutivi.

Viene estesa al commissario straordinario dell’opera Invaso di Campolattaro la disciplina concernente gli oneri per il supporto tecnico, che sono a carico del quadro economico dell’opera stessa nel limite massimo dello 0,7 per cento. E ancora: via libera alla nomina di un commissario straordinario al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica della progettazione esecutiva della Diga di Vetto. Il commissario opera con i poteri e le funzioni previste dal decreto cosiddetto Sblocca cantieri.

Previste anche norme per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico, con la previsione di un diritto di prelazione a favore dei soggetti che abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico su immobili di proprietà dello Stato che l’Agenzia del demanio intenda alienare favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.

Il decreto reca disposizioni in materia di interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all’area marina costiera di Coroglio-Bagnoli, prevedendo l’applicazione di una procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale. Si consente al commissario straordinario di governo per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma di chiedere il supporto delle strutture operative di Protezione civile in relazione a eventi celebrativi aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Tale previsione è stata estesa anche agli eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella regione Umbria e il supporto che il commissario straordinario può richiedere è stato esteso anche alle organizzazioni di volontariato e di Protezione civile.

Il testo contiene misure legate alla situazione di emergenza sull’isola di Ischia finalizzate a consentire che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza dichiarato in seguito a eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 26 novembre 2022, il soggetto subentrante, al quale sono trasferiti le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, sia autorizzato a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le norme di supporto operativo alla pianificazione comunale di Protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico, previste dall’ordinanza di Protezione civile adottata a seguito dei predetti eventi.

Il provvedimento modifica la disciplina contenuta nella legge di Bilancio 2025 concernente interventi di ricostruzione conseguente agli eventi sismici delle Marche e dell’Umbria nel periodo 2022-2023, al fine di specificare che gli interventi finanziati sono finalizzati anche alla ricostruzione pubblica, oltre che a quella privata e che, per assicurare l’immediato avvio degli interventi di ricostruzione, è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2025 e di 60 milioni per il 2026. Si prevede che, tra le attribuzioni del commissario incaricato degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, sia compresa l’adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle predette finalità, compresi quelli inerenti i procedimenti relativi a funzioni già di competenza dell’Agenzia per la coesione territoriale.

L’articolo 4 del decreto reca interventi in tema di lavoro. Si stabilisce la proroga, rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi, dell’operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari. Si prevede che anche i lavoratori beneficiari di contratti di solidarietà, al pari dei beneficiari di trattamenti di Cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione e crisi aziendale, possano accedere al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori, finanziato a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

Allo scopo di garantire il proseguimento nell’attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell’ambito del Pnrr, nonché di continuare a fornire supporto all’unità di missione costituita per assicurare il coordinamento nella fase attuativa del Pnrr, vengono prorogate per ciascuno degli anni 2025 e 2026 le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Si autorizza una spesa di euro 461.247, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, con l’obiettivo di garantire l’attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all’interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell’aumento della complessità e delle funzioni assunte dal ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Si prevede il trasferimento all’Autorità per la laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mose per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L’intervento in esame è volto a semplificare l’assetto amministrativo relativo al funzionamento, alla manutenzione e al completamento delle opere del Mose, nonché contenere i relativi costi complessivi. Viene esteso da 24 a 48 mesi – ulteriormente prorogabili sino al 31 dicembre 2026 – la gestione diretta da parte del commissario straordinario della funivia Savona San Giuseppe, affidata alla società Funivie Spa, allo scopo di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia citata, nonché all’individuazione di un nuovo concessionario e alla gestione diretta dell’impianto funiviario. A decorrere dall’entrata in vigore, i compiti e le funzioni del commissario straordinario saranno trasferiti al presidente della regione Liguria con conseguente cessazione dalle funzioni di commissario straordinario del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente nelle commissioni Ambiente e Bilancio di Montecitorio, autorizza il commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo valico dei Giovi e il Porto storico di Genova a conferire incarichi di consulenza, di durata massima fino al 31 dicembre 2027, ad esperti di elevata qualificazione nel settore delle infrastrutture. Si prevede un rifinanziamento in misura pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025 del fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione e di utilità sociale, che valorizzino le competenze professionali delle persone con disabilità e di età inferiore a 35 anni assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il primo agosto 2020 ed il 31 dicembre 2023.

L’articolo 6 del provvedimento, nel modificare gli articoli 47 e 48 della legge numero 222 del 1985, introduce disposizioni relative alla destinazione dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale. Viene, così, soppresso il riferimento al numero delle tipologie di intervento alle quali i contribuenti possono destinare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di uniformare la disciplina alle disposizioni del successivo articolo 48 della medesima legge, che prevede sei categorie di intervento in luogo delle cinque indicate dalla disposizione soppressa.

Si stabilisce che gli interventi relativi alla categoria “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” possano essere anche di carattere preventivo. Il cosiddetto decreto Emergenze modifica una disposizione della legge di Bilancio per il 2025 relativa al conseguimento degli obiettivi del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di prevedere che le relative risorse siano assegnate alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di precisare che le medesime risorse possano essere destinate anche al finanziamento di “attività di formazione a iniziativa aziendale”, anziché solo a “iniziative di formazione attivate dalle imprese”, a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma Pnrr in materia di politiche attive del lavoro e della formazione.

L’articolo 6-ter sempre del decreto in esame, introdotto nel corso dell’esame in sede referente nelle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera, reca disposizioni di carattere transitorio in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, soppresso dalla legge di Bilancio per il 2025, prevedendo che conservino efficacia non solo i decreti di ripartizione del predetto Fondo già adottati alla data di entrata in vigore della medesima legge di Bilancio, ma anche quelli il cui procedimento di adozione risulti già avviato alla medesima data.

L’articolo 7 reca, invece, disposizioni urgenti e necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli Enti pubblici con natura anche di federazione sportiva ed esclude l’applicabilità agli Enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, prevedendo una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti.

Agli Enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi, pertanto, la disposizione di cui all’articolo 6 della legge numero 14 del 1978, ai sensi della quale la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti ed Enti pubblici anche economici non può essere confermata per più di due volte. Si prevede che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in questione, tali Enti pubblici adottino ogni atto necessario all’indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i 15 giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l’indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella attualmente stabilita nei confronti dei commissari o subcommissari nominati dal governo per diverse finalità di rilievo pubblico, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati.

Il provvedimento reca misure urgenti per l’attuazione della riforma numero 4 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al capitolo RepowerEu. In particolare la norma, integrando l’articolo 28 del decreto legislativo numero 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, demanda ad un decreto del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità e delle condizioni in base alle quali il Gestore dei servizi energetico (Gse) assume, nei limiti fissati dal medesimo articolo 8, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione, nonché delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l’utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa, fissato in misura pari a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. A tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

L’articolo 9 reca disposizioni urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, componente 1, del Pnrr, denominata “Riforma degli istituti tecnici e professionali”. L’articolo in questione demanda, in sede di prima applicazione per l’anno scolastico 2025-2026, a un decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito, anziché, come previsto a regime, a regolamenti di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge numero 400 del 1988, l’individuazione delle misure necessarie per l’applicazione dei criteri indicati dal predetto articolo 26 per la revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici.

La misura contenuta nell’articolo 9 in esame risulta, pertanto, essenziale al raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsti, consentendo l’adozione di un decreto ministeriale che contenga gli elementi qualificanti della riforma, residuando al futuro regolamento la regolazione definitiva della stessa. L’articolo 9-bis fa confluire all’interno del provvedimento in questione le norme del decreto legge numero 1 del 2025, volte a garantire l’attuazione della riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” nell’ambito della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tali disposizioni mirano a consentire, per il solo anno scolastico 2025/2026, alle Regioni che non abbiano adottato entro il 30 dicembre 2024 i piani di dimensionamento nel rispetto dei contingenti indicati dal decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito numero 127 del 30 giugno 2023, di adottare tali piani entro il nuovo termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge numero 1 del 2025, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e di introdurre misure volte a sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla predetta riforma del Pnrr.

Vengono introdotti, infine, interventi in materia di risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dei quali si prevede che gli eventuali risparmi siano destinati a incrementare il Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il Fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi.

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