Senato: sì a ddl delega intermediazione finanziaria e società di capitali

di Agenzia Nova
11 Febbraio 2025 23:20 Aggiornato: 11 Febbraio 2025 23:20

Con 87 voti favorevoli, 52 contrari e nessuna astensione l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge di aggiornamento della delega in materia di intermediazione finanziaria e società di capitali. Hanno espresso voto contrario i gruppi di Italia viva, Alleanza verdi e sinistra, Movimento cinque stelle e Partito democratico. Il testo del disegno integra principi e criteri direttivi della legge delega in materia di revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il cosiddetto Tuf, contenuta nell’articolo 19 della legge n. 21 del 2024. Tale legge reca disposizioni per l’ammodernamento dell’ordinamento giuridico dei mercati dei capitali, con obiettivi di semplificazione, sostegno alle imprese più dinamiche e innovazioni normative in materia di governo societario al fine di tutelare maggiormente il risparmio. La delega in materia di Tuf costituisce un tassello essenziale della riforma dell’economia. Rispetto al testo presentato dal governo, la commissione Finanze del Senato ha arricchito la delega recata dall’articolo 19, introducendo un maggiore coordinamento rispetto alla delega in materia di sanzioni. Il primo articolo riguarda l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti unionali in materia di bonifici istantanei e proroga da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Conseguentemente, la disposizione proroga da diciotto a ventiquattro mesi anche il termine per l’adozione degli eventuali decreti correttivi e integrativi. In sede referente è stata aggiunta anche una delega per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario.

L’articolo 2 introdotto dalla Commissione, reca delle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) 2024/886 in materia di bonifici istantanei in euro. Più precisamente, rispetto alla vigente disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, viene aggiornata la definizione di “ente”, in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa unionale. In tal senso, con riguardo ai sistemi per l’esecuzione di ordini di trasferimento, si individuano i seguenti organismi: istituto di pagamento, istituto di pagamento dell’Unione europea, nonché istituto di moneta elettronica e istituto di moneta elettronica dell’Unione europea. Con riguardo alla vigente normativa nazionale relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, viene altresì fatto salvo quanto stabilito dal regolamento (Ue) 2024/886. Quanto alla disciplina dei bonifici istantanei in euro, vengono individuate le condizioni che devono ricorrere affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati. Inoltre, sono introdotte modifiche ai decreti legislativi n. 135 del 2015 e n. 385 del 1993 (Tub) di adeguamento al regolamento (Ue) 2024/886, con particolare riguardo alle sanzioni amministrative per talune violazioni commesse dai prestatori di servizi di pagamento. L’articolo 3, introdotto in sede referente, reca disposizioni volte a modificare la disciplina che regola l’attività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. In sintesi, si prevede: l’esclusivo assoggettamento delle attività dell’Organismo al diritto privato, escludendo l’applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e pubblico impiego; l’ampliamento dei soggetti ai quali l’Organismo può richiedere la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti; l’introduzione di norme per disciplinare la trasmissione di informazioni all’Organismo da parte delle altre autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

L’articolo 4 esclude l’applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del Tuf, al comma 1, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, del Tub (banche popolari) e, al comma 2, all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 33, comma 1, del Tub (banche di credito cooperativo), purché la sottoscrizione o l’acquisto sia di valore nominale non superiore a determinati importi, prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Di conseguenza, il comma 3 espunge il riferimento all’articolo 33 del Tub dal testo normativo dell’articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018. Infine, l’articolo 5 dispone che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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